Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'intento di istituire il Fondo nazionale per le donne e le famiglie in cui possano confluire una parte dei proventi ricavati dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a gestione statale.
      Tale Fondo nazionale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti finalità:

          a) garantire un sostegno al reddito delle donne con il ruolo di capofamiglia;

          b) difendere il diritto alla dignità dei minori;

          c) potenziare le strutture sociali per i minori e per gli anziani;

          d) offrire un supporto formativo alle donne per garantire lo sviluppo di nuove professionalità;

          e) sostenere, sotto il profilo economico e sociale, la tutela delle donne vittime di abusi e di violenze;

          f) riaffermare il concetto di parità tra uomo e donna sviluppando la conoscenza e la cultura.

      La presente proposta di legge risponde all'esigenza di sopperire alle carenze di risorse nel bilancio dello Stato nei riguardi delle politiche sociali. Ancora oggi gli investimenti pubblici destinati alle politiche attive in favore delle donne e della famiglia continuano a essere insufficienti e, dunque, solo attraverso uno stanziamento programmato di nuove risorse sarà possibile dare un sostegno concreto alle problematiche poste da tali soggetti all'interno della società.
      Per questi motivi si è ritenuto opportuno ricorrere a una parte della quota

 

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dell'otto per mille del gettito IRPEF, che nel 2005 ammontava a 981 milioni di euro.
      Il fine perseguito attraverso la presentazione della proposta di legge è, pertanto, l'istituzione di un Fondo nazionale unico teso a promuovere forme nuove di tutela e di aiuti nei confronti dei soggetti più deboli della società: donne, anziani e minori.
      L'articolo 1 istituisce il Fondo nazionale per le donne e le famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è possibile destinare una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a gestione statale all'atto della dichiarazione annuale dei redditi. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica entro il 31 marzo di ogni anno.
      L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della solidarietà sociale definisce, ogni tre anni, gli ambiti territoriali generali di intervento e le risorse necessarie provvedendo a stanziare e a erogare direttamente i finanziamenti sulla base delle predette indicazioni.
      L'articolo 3 definisce le finalità del Fondo nazionale con particolare riferimento al sostegno economico per le donne capofamiglia, all'assistenza ai soggetti portatori di handicap e agli anziani non autosufficienti.
      L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, la commissione paritetica di controllo per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi previsti dalla legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano al Ministro della solidarietà sociale una relazione, resa pubblica a livello locale, sugli obiettivi perseguiti e realizzati nonché sugli interventi migliorativi da adottare.
      L'articolo 5, infine, stabilisce la presentazione di una relazione al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, in cui confluiscono i dati delle predette relazioni regionali, in modo da dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale, ai risultati conseguiti e ai possibili miglioramenti.
 

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